DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 10/ 2/2019 CASALNUOVO FRATTESE – MONDRAGONE
Il Gst, letto il referto arbitrale nonché il supplemento di rapporto ed il rapporto del Commissario di Campo, rilevato: – che al termine del 1^ tempo, al rientro negli spogliatoi il DDG si accorgeva che nello spazio antistante gli stessi aveva luogo una rissa che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le Società;- che erano presenti circa venti Tutori dell’Ordine tra Carabinieri e Polizia, sia in divisa che in borghese; – che nella rissa il DDG e l’AA2 individuavano il dirigente della Società Casalnuovo Frattese, Sig. Pellino Rocco, che tentava di aggredire, con fare minaccioso, alcuni calciatori della Società avversaria, e tanto non si verificava grazie all’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine;- che veniva altresì individuato, dall’AA2, il calciatore Baratto Giovanni, della Società Mondragone, tra i partecipanti alla rissa;- che nel giro di pochi minuti la rissa veniva sedata dalle Forze dell’Ordine presenti che facevano rientrare le squadre nei rispettivi spogliatoi; – che successivamente il DDG, alla presenza dei capitani, comminava il provvedimento disciplinare di allontanamento del Sig. Pellino Rocco della Casalnuovo Frattese e l’espulsione del calciatore Baratto Giovanni della Mondragone; – che prima di riprendere il 2^ tempo di gara, il capitano della Società Mondragone, nonostante ci fossero le condizioni valutate dal DDG per proseguire la gara, vista la massiccia presenza di Forze dell’Ordine, manifestava la volontà di non proseguire la gara sia verbalmente che per iscritto; – che al 1^ minuto del 2^ tempo il DDG sospendeva la gara definitivamente tenuto conto di detto rifiuto, dandone comunicazione alla Società del Casalnuovo Frattese; Tanto premesso, il Gst commina l’ammenda di euro 200,00 sia alla Mondragone che al Casalnuovo Frattese, per la partecipazione di propri tesserati alla rissa; commina l’inibizione fino all’11.08.2019 al Sig. Pellino Rocco, dirigente accompagnatore della Casalnuovo Frattese (la sanzione è aggravata dal ruolo rivestito dallo stesso); commina la squalifica n. 4 giornate di gara al calciatore Baratto Giovanni della Mondragone; infligge alla società Mondragone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società Casalnuovo Frattese, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, altresì l’ammenda di euro 300,00, quale prima rinuncia, Ordina l’inoltro del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di rito”.

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