Come da noi anticipato nella giornata di ieri è arrivato il comunicato da parte del giudice sportivo per quanto riguarda l’esclusione dal campionato della Pro Piacenza.

Oltre al danno anche la beffa, quella del giudice sportivo è una vera e propria stangata nei confronti della squadra piacentina.

Come si apprende dal comunicato in realtà solo 4 giocatori, dei 8 messi in distinta, erano tesserati con la società, per gli altri 3 giocatori era stata respinta la richiesta di tesseramento mentre l’ultimo inserito in lista in realtà era un massaggiatore, ma siccome uno dei giocatori aveva dimenticato il documento e non poteva prendere parte alla partita, per poter disputare il match il massaggiatore si è inserito in squadra.

Il giudice sportivo ha, quindi, deliberato l’esclusione della società Pro Piacenza dal campionato di Serie C, la punizione sportiva con la perdita della partita con il punteggio di 0-3, la commina di un’ammenda da € 20.000,00.

Di seguito il comunicato ufficiale:”

CAMPIONATO SERIE C 2018-2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Notaio Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Febbraio 2019 ha adottato la deliberazione che di
seguito si riporta:

GARA DEL 17 FEBBRAIO 2019
GARA CUNEO – PRO PIACENZA
Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali
OSSERVA
– che nella gara in oggetto, la società Pro Piacenza ha presentato all’arbitro una distinta di gara
comprendente soltanto n. 8 calciatori;
– che la predetta distinta, all’esito di accertamenti d’ufficio, risulta annoverare solo n. 4 calciatori
regolarmente tesserati (a nome Sarr Lamine Manuel, Isufi Calvin, Migliozzi Cristiano e Cirigliano
Nicola) in quanto la richiesta di tesseramento di n. 2 calciatori (a nome Valente Gaetano e Del
Giudice Gioele) risulta essere stata respinta dalla Lega di competenza per vizi afferenti le variazioni
di tesseramento, la richiesta di tesseramento di n. 1 calciatore (a nome Di Bella Mirko) risulta
anch’essa viziata ed annullata in data odierna, mentre l’ottavo calciatore (a nome Picciarelli
Alessio) è stato dapprima inserito in distinta con qualifica di massaggiatore e, successivamente,
come atleta allo scopo di iniziare comunque la gara con il numero minimo di 7 calciatori, così come
previsto dalla Regola n.3 del Giuoco del calcio, essendo il calciatore Isufi Calvin privo di documento
di identità al momento della chiamata dell’arbitro;
– che l’arbitro, non avendo l’obbligo di verificare il regolare tesseramento dei calciatori in distinta,
ma di accertarne unicamente l’identità, prendendo atto delle dichiarazioni della società in ordine
alla posizione di tesseramento degli atleti stessi, a norma di regolamento ha fatto disputare la
gara, con i prevedibili esiti;
191/471
– che al di là delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla
società Pro Piacenza (che verranno di seguito individuate e sanzionate), preme sottolineare
l’inaccettabile comportamento della medesima società la quale, mortificando l’essenza stessa della
competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta che i calciatori della
squadra avversaria a disputare una gara “farsesca” dal punto di vista tecnico (nonché pericolosa
per l’incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati dal punto di vista agonistico),
abusando dei diritti formali certamente concessi dal regolamento, ma basati su principi di lealtà e
correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e letteralmente calpestati.
RILEVA
* come i comportamenti in esame risultino contrari alle prescrizioni:
– dell’art. 1 bis del CGS che richiede alle società ed ai loro rappresentanti, nello svolgimento di
qualsiasi attività rilevante per l’ordinamento federale, di “comportarsi secondo principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”
– dell’art. 10.6 del CGS in ordine alla violazione delle norme federali in materia di tesseramenti,
che dichiara sanzionabili gli atti compiuti, con finalità di elusione delle predette norme, dai
rappresentanti delle società allo scopo di far partecipare ad una gara calciatori “che comunque non
abbiano titolo per prendervi parte”
– dell’art. 61.5 NOIF, avendo il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra falsamente
attestato, “con conseguente responsabilità propria e della società”, che tutti i calciatori iscritti in
lista erano regolarmente tesserati per la società e, in particolare, avendo falsamente
autocertificato, “ai sensi della Regola 3 punto 5 del Regolamento Aia che il calciatore Alessio
Picciarelli è regolarmente tesserato con la nostra società”
– degli artt. 28 e 33 delle NOIF, che identificano, quali calciatori aventi titolo a disputare le gare
ufficiali di campionati professionistici, unicamente soggetti tesserati come professionisti o giovani
di serie;
* che la responsabilità della società Pro Piacenza risulta accertata dalle chiare risultanze degli atti
ufficiali e dalla verifica documentale presso l’Ufficio Tesseramenti della Lega;
* che l’accertata responsabilità della società Pro Piacenza debba qualificarsi come “diretta” ai
sensi dell’art. 4.1 del CGS, in quanto l’attività fraudolenta dei propri dirigenti era
consapevolmente finalizzata ad impedire che la mancata presentazione alla gara in oggetto,
integrando il quarto caso di rinuncia alla disputa di una gara nel medesimo campionato, avrebbe
comportato l’esclusione della società dal campionato di competenza;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO
DELIBERA
1) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell’art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista
dall’art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di
“ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA”
191/472
3) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di €
20.000,00 (ventimila);
4) di disporre, in conformità al parere interpretativo reso dalla Corte Federale di Appello con C.U.
n. 064/CFA del 17 gennaio 2019, che:
– a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel
girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei
relativi risultati;
– a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio
2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute
con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara
fissata in calendario;
5) di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021;
6) di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019;
7) di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni
comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento.

IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Notaio Pasquale Marino”

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 18 Febbraio 2019
IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli”.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here