Telespettatori non convinti dell’offerta calcio su DAZN e Sky Sport? Il Codacons va all’attacco. Con un lungo comunicato, l’associazioni consumatori annuncia l’esposto all’Antitrust.
CODACONS: DENUNCIAMO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE. UTENTI DEFRAUDATI E DISORIENTATI, INCREDIBILE CHE I CONSUMATORI CONOSCANO IL PREZZO MA NON LE PARTITE CHE VEDRANNO
Di fronte alla questione dei diritti televisivi e delle pay-tv il Codacons ha deciso di intervenire con un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole. Il Codacons, quale strumento di rappresentanza di interessi diffusi, ha rappresentato all’AGCM “il disorientamento e l’arrabbiatura di gran parte dei clienti SKY e Premium”, che in larga parte si sono sentiti “defraudati” dal nuovo assetto dei diritti TV.
Oltre ai problemi tecnici che hanno caratterizzato la prima giornata di campionato, infatti, l’Associazione ha approfondito – grazie alle segnalazioni ricevute – l’incresciosa vicenda relativa agli abbonamenti DAZN e ai disagi degli utenti già abbonati a SKY e Mediaset Premium.
È evidente che la condotta di SKY e DAZN sia scorretta ai sensi del Codice del Consumo, in particolare sia aggressiva ai sensi dell’articolo 24 del Codice in quanto “esercita un indebito condizionamento sul tifoso […] ad aderire a ben 2 abbonamenti con un esborso maggiore in termini denaro e ad usufruire comunque di un servizio di pessima qualità”.
L’Associazione non può tacere riguardo la condotta commerciale scorretta “posta in essere da DAZN, che si fa pagare 9,90€ al mese per rendere un servizio scadente: le partite trasmesse sono continuamente interrotte anche per chi ha la connessione con fibra ottica. Dal canto suo SKY pone in essere una condotta scorretta in quanto costringe gli utenti a pagare l’abbonamento per la serie A, allo stesso prezzo della scorsa stagione calcistica, non garantendo la trasmissione di tutto il campionato e non dichiarando sin da subito quali sono le partite che non verranno trasmesse”.
Riguardo DAZN, in particolare, le segnalazioni giunte riguardano in particolare “le interruzioni continue ed improvvise, i ritardi nella connessione, la mancata disponibilità dell’app per alcuni dispositivi e il ritardo nella trasmissione in tempo reale della partita dovuto allo streaming rallentato”. Da segnalare è anche l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso da DAZN. L’emittente pubblicizza il servizio sostenendo che non sia “un contratto, né un abbonamento e che si può disdire in qualsiasi momento”, ma è evidente – semmai – il contrario.
Egualmente significativa la situazione degli utenti SKY:
“La circostanza più grave riguarda gli abbonati a SKY calcio, che lo scorso anno vedevano tutte le partite del campionato, ora nel pacchetto vedranno solo 7 partite su 10 di serie A, ma non potranno sapere quali. Dipenderà dall’orario e dal giorno. Una situazione di grave disagio per gli utenti tv del calcio: ti abboni, paghi e poi bisogna incrociare le dita sperando che la propria squadra giochi nel giorno e nell’orario giusto. Tale situazione costringe di fatto i tifosi ad abbonarsi a SKY per vedere il 70% delle partite e a DAZN, con tutti i problemi tecnici e disagi del caso, per vedere il restante 30% delle partite di serie A. La conseguenza dunque non è una maggiore concorrenza nel settore, ma la duplicazione degli abbonamenti: chi ha già SKY deve abbonarsi anche a DAZN per vedere il restante 30% delle partite, per non rischiare di perdersi la partita della propria squadra. SKY inoltre, nonostante non trasmetta più tutte le partite di campionato, non riduce il costo del proprio abbonamento”.
Per tutte queste ragioni l’Associazione ha chiesto all’AGCM di:
aprire un’istruttoria (ai sensi dell’art 6 del Regolamento del 1.4.2015 sulla pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole) e inibire la continuazione della condotta, accertando e sanzionando le emittenti per pratica commerciale aggressiva vietata ai sensi degli artt. 20, 24 e seguenti del Codice del Consumo,
accertare la vessatorietà del rinnovo automatico dell’abbonamento ai sensi dell’articolo 33 comma 2 del Codice del Consumo.